(1) Se la nascita d’un cittadino dell’uno degli Stati contraenti è iscritta nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo, del giorno del matrimonio dei genitori del neonato e del loro indirizzo o, nel caso di filiazione naturale, la menzione del luogo e del giorno della nascita della madre, dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio della stessa in Austria;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo di attinenza dei genitori del neonato o, nel caso di filiazione naturale, del luogo e del giorno della nascita, e del luogo di attinenza della madre.
(2) Se l’iscrizione della nascita porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Art. 6
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle nascite.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
(1) Wird die Geburt eines Angehörigen des einen Staates im Gebiet des anderen Staates beurkundet, so übersendet
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Geburtsschein unter Angabe des Ortes und Datums der Eheschliessung der Eltern des Kindes und deren Wohnadresse; bei unehelicher Geburt des Ortes und Datums der Geburt der Mutter, deren Wohnadresse sowie deren letzten Wohnsitzes in Österreich;
der österreichische Standesbeamte eine Geburtsurkunde unter Angabe des Heimatortes der Eltern des ehelichen Kindes; bei unehelicher Geburt des Ortes und Datums der Geburt und des Heimatortes der Mutter.
(2) Werden zum Geburtseintrag Randvermerke eingetragen, so übersendet, ausgenommen im Falle des Artikels 6,
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Geburtsschein, der auch die Randanmerkungen wiedergibt;
der österreichische Standesbeamte eine beglaubigte Abschrift der Eintragungen im Geburtenbuch.
Die im Absatz 1 bezeichneten Angaben sind beizufügen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.