1. Alle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste all’articolo 20 paragrafo 1 lettere a–d del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2.
2. Le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte sono munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifica il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.
1. Sonstige Personen, deren Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, geniessen, vorbehaltlich des Vorweisens des in Absatz 2 genannten Dokuments, in dem für ihre Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlichen Umfang, einschliesslich während der mit ihrer Anwesenheit zusammenhängenden Reisen, die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a–d genannten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen.
2. Sonstige Personen, deren Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, erhalten vom Gerichtshof ein Dokument, das bescheinigt, dass ihre Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, und den Zeitraum angibt, während dessen ihre Anwesenheit erforderlich ist.
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