(art. 19, al. 3, LPCo)
1 À la demande d’une autorité compétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou d’un agent économique, le point de contact produit pour la construction fournit des informations sur:
2 Le point de contact produit n’exige aucune rémunération pour la communication des informations citées à l’al. 1, let. a à c.
3 Il participe en principe à des réseaux d’information internationaux afin d’échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.
4 Il doit pouvoir exercer ses fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts.
(art. 19 cpv. 3 LProdC)
1 Su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o di un operatore economico, il punto di contatto di prodotti da costruzione mette a disposizione:
2 Per la messa a disposizione delle informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c, il punto di contatto di prodotti da costruzione non può chiedere alcuna indennità.
3 Il punto di contatto di prodotti da costruzione deve partecipare a reti di informazione internazionali per lo scambio di informazioni con punti di contatto di prodotti da costruzione esteri.
4 Il punto di contatto di prodotti da costruzione deve essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.