Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 60

92 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 61 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l’articolo 55 capoverso 1bis.91

2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all’interconnessione.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l’interconnessione.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 3.2.1.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.