1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.93
2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.
3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.
4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l’annexe 7, ch. 3.2.1.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Il contributo per l’interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
2 Le esigenze del Cantone relative all’interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all’allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM.93
3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.
3bis ...94
4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63 capoverso 1.
5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull’attuazione.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).
94 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.