L’office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, al. 6, de la loi).
L’Ufficio federale decide in merito alla restituzione di sussidi federali (art. 13 cpv. 6 della legge).
12 Introdotto dal n. 24 dell’all. all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.