Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194627 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS») e all’articolo 18 della presente legge.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.