La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all’istituto d’impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l’istituto possa far valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e del Codice delle obbligazioni107.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.