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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 42 Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose

1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation:

a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
b.
ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.

2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la consommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.

Art. 41 Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine

1 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:

a.
«senza glutine» se al momento della vendita ai consumatori la derrata alimentare presenta un contenuto di glutine non superiore a 20 mg/kg;
b.
«con contenuto di glutine molto basso» se:
1.
una derrata alimentare è costituita da o contiene uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente trasformati per ridurre il contenuto di glutine, e
2.
tale derrata alimentare al momento della vendita ai consumatori presenta un contenuto di glutine non superiore a 100 mg/kg.

2 Se una derrata alimentare recante la designazione «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» contiene avena, essa deve essere stata fabbricata, preparata e/o trasformata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, della segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

3 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 possono recare la dicitura «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».

4 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 fabbricate, preparate o trasformate in modo speciale al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi possono recare la dicitura «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci».

5 È vietato fornire le informazioni di cui ai capoversi 1–4 sugli alimenti per lattanti e su quelli di proseguimento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.