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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 37 Indications requises

La marque d’identification doit indiquer:

a.
le nom du pays dans lequel l’entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé conformément à l’annexe II, let. b, ch. 6, du règlement (CE) no 853/200443;
b.
le numéro d’autorisation de l’entreprise.

43 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.

Art. 36 Principio ed eccezioni

1 Alle derrate alimentari di origine animale sprovviste di un bollo di idoneità al consumo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200536 concernente l’igiene nella macellazione, deve essere apposto un marchio d’identificazione; fanno eccezione le derrate alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 21 capoverso 2 ODerr.

2 Sugli imballaggi di uova non è necessario apporre un marchio di identificazione se è apposto il codice di un centro d’imballaggio secondo l’allegato VII parte VI sezione III del regolamento (UE) n. 1308/201337.

3 Il bollo di idoneità al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa è fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera.

4 Il marchio d’identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.

5 Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio d’identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio d’identificazione può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.

6 Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si deve apporre un marchio d’identificazione, derrate alimentari per i quali non è prescritto il marchio d’identificazione, essa può apporre il marchio d’identificazione anche a quest’ultimo tipo di derrate alimentari.

7 Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d’identificazione.

8 Per il trasporto o la consegna di materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un’azienda per la trasformazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d’identificazione deve essere allegato un documento di accompagnamento che indichi l’azienda di provenienza e le informazioni di cui all’allegato 15.

36 RS 817.190.1

37 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/1614, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 15.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.