La marque d’identification doit indiquer:
43 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.
1 Alle derrate alimentari di origine animale sprovviste di un bollo di idoneità al consumo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200536 concernente l’igiene nella macellazione, deve essere apposto un marchio d’identificazione; fanno eccezione le derrate alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 21 capoverso 2 ODerr.
2 Sugli imballaggi di uova non è necessario apporre un marchio di identificazione se è apposto il codice di un centro d’imballaggio secondo l’allegato VII parte VI sezione III del regolamento (UE) n. 1308/201337.
3 Il bollo di idoneità al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa è fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera.
4 Il marchio d’identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.
5 Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio d’identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio d’identificazione può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.
6 Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si deve apporre un marchio d’identificazione, derrate alimentari per i quali non è prescritto il marchio d’identificazione, essa può apporre il marchio d’identificazione anche a quest’ultimo tipo di derrate alimentari.
7 Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d’identificazione.
8 Per il trasporto o la consegna di materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un’azienda per la trasformazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d’identificazione deve essere allegato un documento di accompagnamento che indichi l’azienda di provenienza e le informazioni di cui all’allegato 15.
37 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/1614, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 15.
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