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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 20 Indication du lot

1 L’indication du lot doit figurer sur l’emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l’étiquetage.

2 S’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot doit figurer sur l’emballage ou sur une étiquette apposée sur l’emballage.

Art. 19 Principio ed eccezioni

1 Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.

2 Non è necessario indicare la partita:

a.
nel caso di prodotti agricoli:
1.
venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento,
2.
avviati verso organizzazioni di produttori, oppure
3.
raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
b.33
nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;
c.
quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imballaggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;
d.
sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballaggio collettivo.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.