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Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 18

1 La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en «% vol.». La teneur effective ne peut s’écarter de plus ou de moins de 0,5 % vol. de la teneur indiquée.

2 La détermination de la teneur en alcool est régie par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et par les dispositions édictées par le Département fédéral de justice et police sur la base de ladite ordonnance.

Art. 17

1 Per singoli pezzi di carne di bovino devono essere indicati i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento nonché il Paese in cui l’animale:

a.30
è nato; e
b.
ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; o
c.
è ingrassato in maggiore misura.

2 In deroga al capoverso 1, la carne di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:

a.
la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato;
b.
le informazioni di cui al capoverso 1 non sono disponibili.

3 Per singoli pezzi di carne di suino, ovino, caprino e pollame devono essere indicati il Paese in cui la carne è stata macellata e il Paese in cui l’animale:

a.
è ingrassato in maggiore misura; oppure
b.
ha trascorso la maggior parte della sua esistenza.

4 In deroga al capoverso 3, la carne di suino, ovino, caprino e pollame fresca, refrigerata o congelata può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese di macellazione dell’animale)» se:

a.
la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato;
b.
le informazioni di cui al capoverso 3 non sono disponibili.

5 Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X».

6 Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata.

7 ...31

28 La correzione del 7 giu. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3339).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

30 Correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2317).

31 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.