Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 79 Co-utilisation d’installations au sens de l’art. 36, al. 2, LTC

Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d’installations d’autres fournisseurs au sens de l’art. 36, al. 2, LTC la part correspondante des coûts totaux.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 78c Regole comuni per la coutenza di impianti di raccordo all’immobile e di impianti dell’edificio preesistenti

1 Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di telecomunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all’immobile o impianti dell’edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell’immobile e i fornitori preesistenti.

2 Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relative a impianti di raccordo all’immobile o a impianti dell’edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all’immobile o l’impianto dell’edificio deve fornire queste informazioni su richiesta.

3 I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domestico possono chiedere al fornitore che li coutilizza un’indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acquisto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.

4 I fornitori che ottengono l’accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove installazioni.

5 Se un proprietario d’immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell’accesso o della coutenza, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che coutilizza la canalizzazione o l’impianto.

6 La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.

119 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.