L’autorité compétente peut retirer le document d’admission lorsque le bâtiment ne répond plus aux prescriptions. Il en est de même lorsque le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment ne se conforment pas, malgré les rappels de l’autorité compétente, à l’invitation à se présenter à l’inspection ou à produire le document d’admission.
1 Il proprietario o le persone che possono disporre della nave devono annunciare entro due settimane all’autorità che ha rilasciato il documento d’ammissione qualsiasi fatto che richieda una modificazione di quest’ultimo.
2 Se il luogo di stazionamento abituale della nave oppure, se la nave non ha un luogo di stazionamento abituale in uno Stato rivierasco del lago di Costanza, quando la residenza abituale del proprietario o delle persone che possono disporre della nave è trasferita nella circoscrizione di un’altra autorità competente, la domanda di rilascio di un nuovo documento deve essere presentata a tale autorità nel termine di due mesi contemporaneamente con il vecchio documento d’ammissione. In tal caso il documento d’ammissione può essere rilasciato senza ispezione della nave. All’occorrenza sarà stabilita la data dell’ispezione periodica successiva.
3 Se una nave è venduta, il venditore deve annunciare, nel termine di due settimane, l’indirizzo dell’acquirente e il futuro luogo di stazionamento abituale della nave all’autorità che ha rilasciato il documento d’ammissione.
4 Se una nave è messa fuori servizio per una lunga durata o non naviga più sul lago di Costanza, il proprietario o le persone che possono disporre della nave devono annunciarlo senza indugio all’autorità che ha rilasciato il documento d’ammissione e presentare quest’ultimo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.