Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1321 Installations radio

1 Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre:

a.
bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers;
b.
bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m;
c.
bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12);
d.
bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie;
e.
bâtiments destinés au sauvetage.

2 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationales.

127 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 1401 Ammissione

1 Le navi a motore, le navi mercantili, gli apparecchi galleggianti e le navi a vela dotati di motore o di impianti d’abitazione, di cucina o di impianti sanitari possono essere posti in servizio soltanto se sono stati ammessi dall’autorità competente.

2 L’ammissione è concessa se la nave, secondo i risultati dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 14.03 capoverso 1, è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

3 L’ammissione di una nave che rientra nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto128 è concessa, in deroga al capoverso 2, su presentazione di una dichiarazione di conformità valida a norma dell’allegato IV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e se dall’ispezione di cui all’articolo 14.03 capoverso 3 risulta che per la nave sono rispettate le disposizioni della direttiva. Se la presentazione di una dichiarazione di conformità non è ritenuta adeguata, l’ammissione può essere concessa dopo che è stata eseguita l’ispezione di cui al capoverso 2.129

4 L’ammissione può essere subordinata a condizioni e oneri. Dopo l’ispezione ufficiale è rilasciato un documento (documento di ammissione).

5 L’ammissione di navi da diporto motorizzate scade dopo tre anni.

6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca.130

7 Non sono ammesse le navi seguenti:

a.
navi che per loro costruzione, il loro modo d’esercizio o la loro sistemazione sono essenzialmente destinate all’abitazione (ad es. navi abitabili);
b.131
navi anfibie, se non per periodi limitati e solamente per il mantenimento della navigabilità;
c.132
navi motorizzate la cui lunghezza dello scafo, misurata secondo la norma «EN ISO 8666, 2020, Unità di piccole dimensioni – Dati principali»133, è inferiore a 2,50 metri; e
d.134
sottomarini, eccettuati quelli impiegati a scopi scientifici o ufficiali.135

127 Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).

128 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p.

129 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

130 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

131 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

132 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

133 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

134 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

135 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.