Quiconque n’est pas en état de fournir l’effort physique et mental nécessaire parce qu’il est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.
278 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
1 Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito.
2 Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
3 È ordinata una prova del sangue se:
4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.
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