641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Art. 93 Objet de la taxe
La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2:
- a.
- charbon;
- b.
- autres combustibles énumérés à l’art. 2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales261.
Art. 94 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa è aumentata come segue:
- a.
- a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
- b.
- a partire dal 1° gennaio 2016:
- 1.
- a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,
- 2.
- a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
- c.
- a partire dal 1° gennaio 2018:
- 1.
- a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
- 2.
- a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
- d.266
- a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.
2 La tassa sul CO2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 11.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.