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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 47 Habilitation à participer

Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union européenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48 Svolgimento dell’asta

1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:

a.152
i diritti di emissione a disposizione per gli impianti del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito;
b.153
il 15 per cento dei diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 3.

1bis La quantità dei diritti di emissione da vendere all’asta secondo il capoverso 1 lettera a viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2. 154

2 L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:

a.
vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all’asta che dominano il mercato;
b.
il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o
c.
rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta.

3 L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

4 Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all’asta in seguito.

5 I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.

6 L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

154 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.