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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 146t Prise en compte de droits d’émission

Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années 2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

Art. 146v in caso di cambiamento del vettore energetico

1 Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

2 La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

a.
tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
b.
tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
c.
quantità delle emissioni supplementari di CO2 prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
d.
durata del cambiamento del vettore energetico.

3 L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO2 relative al cambiamento del vettore energetico.

397 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.