Pour les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 31, al. 1quater, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2024, les dispositions du chap. 5 s’appliquent par analogie.
1 I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all’articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.
2 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.
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