Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.
1 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un’attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021.
2 Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell’attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all’articolo 45 capoverso 5, per l’attribuzione è determinante la data della notifica.
3 I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.
4 I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
5 La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.
6 I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1.
7 I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capoverso 1 o 1bis e desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.