1 Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV:
2 Si, dans certains domaines, les systèmes d’information et de documentation n’ont pas encore été mis en place pour l’exécution électronique des procédures, les données doivent être fournies par voie postale.
3 En dérogation à l’al. 1, l’OFEV peut prononcer des décisions par voie postale.
340 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
1 L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.
2 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se:
3 Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo.342
4 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e i diritti di emissione trasferiti di cui all’articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.343
341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
342 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
343 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.