1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.322
2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au 31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.
322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
1 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.324
2 Per assicuratori si intendono:
3 Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:
4 Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.
5 Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.
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