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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 118 Financement

1 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de francs.

Art. 119 Quota spettante alla popolazione

1 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.323

2 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.