1 L’organo di revisione effettua una revisione ordinaria applicando, per analogia, le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni2.
2 Esso è eletto dall’assemblea strategica.
3 Se possibile, viene eletto il controllo delle finanze di una delle parti contraenti.
4 È ammessa la rielezione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.