Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 16 Engagements

1 Le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l’étranger conformément aux besoins du service. Lorsqu’il y a des motifs importants, on peut y renoncer dans certains cas.

2 Les instructions à la troupe, les services de promotion de la paix et les services d’appui font partie des engagements à l’étranger.35

3 …36

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juil. 2005, en vigueur depuis le 15 juin 2005 (RO 2005 2693).

36 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

Art. 17 Trasferimenti

1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegnata deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccettuati i candidati e gli aspiranti.37

1bis In caso di prestazioni insufficienti, di promozione a una funzione superiore o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momento l’assegnazione della persona interessata; la modifica è comunicata per scritto.38 La presente disposizione non si applica ai candidati.39

2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L’assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.

3 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell’esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.

4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.40

5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).

39 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.