1 Le Conseil d’État prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.
2 Les affaires sont attribuées à ses membres par département.
3 La loi règle l’organisation du Conseil d’État dans ses grandes orientations.
76 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
1 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone. Si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a titolo di attività principale.
2 Il Consiglio di Stato pianifica le attività dello Stato, prende iniziative, cura le relazioni con la Confederazione e con gli altri Cantoni, coordina i lavori dell’amministrazione e rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno. Sono salve le attribuzioni della Landsgemeinde e del Gran Consiglio.
3 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale, partecipa all’attività normativa cantonale e federale, opera nell’ambito dell’esecuzione delle leggi e della giustizia amministrativa, vigila, conformemente alla legge, sui Comuni e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici e provvede affinché sia assicurato il contatto tra le autorità e il pubblico.
75 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
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