1 La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu’aucune proposition contraire n’est présentée.
2 Lorsqu’une telle proposition est faite, la Landsgemeinde doit voter.
3 Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.
4 Lors d’élections, un vote a lieu dans tous les cas.
1 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.
2 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.
3 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l’oggetto in discussione.
4 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all’anno seguente.
5 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.