1 Le canton encourage la collaboration entre les communes.
2 Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d’autres communes ou syndicats de communes dans l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun.
3 …111
111 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
1 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.
2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l’approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.111
3 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.
4 La legge disciplina l’organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.
111 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
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