Sezione 1. Membri
- (a)
- Sono Membri fondatori della Società i Paesi membri della Banca i quali abbiano firmato il presente Accordo il giorno indicato all’articolo XI sezione 1(a) e abbiano versato l’ammontare minimo stabilito nella sezione 3(b) del presente articolo.
- (b)
- Gli altri Paesi membri della Banca possono aderire al presente Accordo alla data medesima e alle condizioni determinate dall’Assemblea dei governatori della Società, a maggioranza di almeno due terzi dei voti e due terzi del numero totale dei Governatori.
- (c)
- Il termine «Membri» nel presente Accordo si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono Membri della Società.
Sezione 2. Risorse
- (a)
- L’ammontare del capitale autorizzato è inizialmente di duecento milioni di dollari degli Stati Uniti d’America (US $ 200 000 000);
- (b)
- Il capitale autorizzato è composto di ventimila (20 000) azioni, ciascuna con un valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d’America (US $ 10 000). Ogni azione che non sia stata sottoscritta inizialmente dai Membri fondatori giusta il disposto della sezione 3(a) del presente articolo può essere sottoscritta posteriormente in conformità alla sezione 3(d) del presente articolo.
- (c)
- Il capitale autorizzato può essere aumentato dall’Assemblea dei governatori alle condizioni seguenti:
- (i)
- con due terzi dei voti qualora l’aumento sia necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale di membri che non siano Membri fondatori, sempre che l’ammontare totale degli aumenti autorizzati in virtù del presente comma non ecceda le 2000 azioni;
- (ii)
- in tutti gli altri casi, a maggioranza di almeno tre quarti dei voti e due terzi dei Governatori.
- (d)
- Oltre al capitale autorizzato di cui sopra, l’Assemblea dei governatori può autorizzare, dalla data in cui il capitale autorizzato iniziale è versato integralmente, l’emissione di capitale richiamabile e determinare i termini e le condizioni di sottoscrizione in conformità ai disposti seguenti:
- (i)
- le suddette autorizzazioni d’emissione di capitale richiamabile devono essere approvate a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti e dei due terzi dei Governatori; e
- (ii)
- il capitale richiamabile dev’essere composto di azioni del valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d’America ciascuna (US $ 10 000).
- (e)
- Le azioni di questo capitale possono essere richiamate soltanto quando siano necessarie per far fronte agli obblighi della Società giusta l’articolo III sezione 7(a). In caso di richiamo, il pagamento può essere effettuato, a scelta del Membro, in dollari degli Stati Uniti d’America o nella moneta richiesta per adempiere quegli obblighi della Società che hanno determinato il richiamo. I richiami sono uniformi e proporzionali all’ammontare delle quote detenute dai singoli Paesi. L’obbligo dei Membri di eseguire un pagamento quando sono chiamati a farlo è indipendente dagli obblighi imposti agli altri Membri e il mancato pagamento da parte di uno o più Membri non libera nessun altro Membro dall’obbligo di pagare. Richiami successivi possono essere fatti se necessari per adempiere gli obblighi della Società.
- (f)
- Le altre risorse della Società comprendono:
- (i)
- le somme ricevute a titolo di dividendi, commissioni, interessi e altri fondi risultanti dagli investimenti della Società;
- (ii)
- le somme ottenute a titolo di cessione degli investimenti o di rimborso dei mutui;
- (iii)
- le somme mobilitate tramite prestiti della Società; e
- (iv)
- gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione.
Sezione 3. Sottoscrizioni
- (a)
- Ogni Membro deve sottoscrivere il numero d’azioni indicato nell’allegato A;
- (b)
- La sottoscrizione iniziale del capitale versato da un Membro fondatore, indicata nell’allegato A, deve essere pagata in quattro rate annue, uguali e consecutive, pari al venticinque per cento dell’ammontare della sottoscrizione. Ogni Membro versa la prima rata integralmente nei tre mesi successivi alla data in cui la Società comincia le proprie operazioni giusta l’articolo XI sezione 3 o alla data in cui detto Membro fondatore aderisce al presente Accordo oppure ad altra data successiva determinata dal Consiglio d’amministrazione della Società. Le rimanenti tre rate sono pagate alle date fissate dal Consiglio d’amministrazione della Società, ma, rispettivamente non prima del 31 dicembre 1985, 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987. Il pagamento di ognuna delle ultime tre rate del capitale sottoscritto da ogni Paese membro deve adempiere le formalità letali richieste nei rispettivi Paesi. Il pagamento deve essere effettuato in dollari degli Stati Uniti. La Società determina il o i luoghi di pagamento;
- (c)
- Le azioni oggetto di sottoscrizioni iniziali da parte dei Membri fondatori sono emesse alla pari;
- (d)
- Le condizioni di sottoscrizione e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei Membri fondatori e non sottoscritte giusta l’articolo II sezione 2(b) del presente Accordo, sono determinate dal Consiglio d’amministrazione della Società.
Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti e alla costituzione in pegno delle azioni
Le azioni della Società non possono essere costituite in pegno, gravate o trasferite, salvo a beneficio della Società, a meno che l’Assemblea dei governatori non approvi un trasferimento tra Membri a maggioranza di quattro quinti dei voti dei Governatori.
Sezione 5. Diritto di sottoscrizione preferenziale
Quando vi sia un aumento di capitale, giusta il disposto della sezione 2 (c) e (d) del presente articolo, ogni Membro è autorizzato, fatte salve le condizioni eventualmente stabilite dalla Società, a ricevere una percentuale delle azioni aggiuntive equivalente alla quota, rappresentata dalle proprie azioni, nel capitale totale della Società. Tuttavia nessun Membro è obbligato a sottoscrivere tale aumento del capitale.
Sezione 6. Limitazione della responsabilità
La responsabilità dei Membri per quanto riguarda le azioni da loro sottoscritte è limitata alla parte non liberata del prezzo d’emissione. Nessun Membro è come tale responsabile degli obblighi della Società.