Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 18 Rétablissement de la situation financière

Art. 18 Ristabilimento della situazione finanziaria

18.1  Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un’impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto dall’articolo 1 del protocollo 1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

18.2  Qualora il margine di solvibilità di un’impresa non raggiunga più il fondo di garanzia definito dall’articolo 2 del protocollo 1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige dall’impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli attivi dell’impresa. Essa ne informa l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l’impresa dispone di agenzie o succursali autorizzate. Detta autorità adotta, a richiesta della prima, le stesse disposizioni.

Nell’ipotesi prevista dal presente paragrafo, l’autorità di controllo può inoltre adottare ogni provvedimento al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.