Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.96 Assurance
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.96 Assicurazione

0.961.367 Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (avec annexes et prot.)

0.961.367 Accordo del 25 gennaio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (con allegati e protocolli)

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Art. 17 Contrôle de l’état de solvabilité

Art. 17 Controllo dello stato di solvibilità

17.1  L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l’insieme delle sue attività.

17.2  L’autorità di controllo dell’altra Parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o succursale.

17.3  Ciascuna Parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro situazione e della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione preveda un controllo di tali mezzi.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.