Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Arrangement administratif du 20 octobre 1978 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

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Art. 10

L’institution compétente notifie directement au requérant, avec indication de moyens de droit, la décision qu’elle a rendue au sujet de la demande de prestation.

Art. 9

1 Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

2 Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione svedese a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, inoltrano la loro richiesta alla Cassa generale d’assicurazione in Stoccolma, sia direttamente, sia tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (detto «INSAI») in Lucerna.

3 Le persone residenti in uno Stato terzo che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, esigono prestazioni dall’assicurazione svizzera contro gli infortuni o dall’assicurazione svedese contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, devono rivolgersi direttamente all’istituto competente.

5 Nuovo testo giusta il n. I, 3 dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1° giugno 1986 (RU 1986 1390).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.