L’institution compétente notifie directement au requérant, avec indication de moyens de droit, la décision qu’elle a rendue au sujet de la demande de prestation.
1 Le persone residenti in Svezia che esigono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, presentano la loro domanda al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.
2 Le persone residenti in Svizzera che pretendono prestazioni secondo la legislazione svedese a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, inoltrano la loro richiesta alla Cassa generale d’assicurazione in Stoccolma, sia direttamente, sia tramite l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (detto «INSAI») in Lucerna.
3 Le persone residenti in uno Stato terzo che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, esigono prestazioni dall’assicurazione svizzera contro gli infortuni o dall’assicurazione svedese contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, devono rivolgersi direttamente all’istituto competente.
5 Nuovo testo giusta il n. I, 3 dello scambio di lettere del 1o aprile 1986, in vigore dal 1° giugno 1986 (RU 1986 1390).
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