Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 912

24 Abrogés par l’art. 1 ch. 9 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 13

Se l’acquisizione del diritto a prestazioni presuppone, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, l’esistenza di un rapporto d’assicurazione, sono considerati assicurati

(1)  i cittadini degli Stati contraenti che

a.
all’insorgenza dell’evento assicurato sono assicurati secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti;
b.
beneficiano dei provvedimenti d’integrazione di uno degli Stati contraenti; essi sono tenuti a pagare contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di questo Stato;
c.
esercitavano un’attività lucrativa quali frontalieri in uno degli Stati contraenti e, nei tre anni precedenti immediatamente l’insorgenza dell’evento assicurato secondo le disposizioni legali di questo Stato, hanno versato contributi per almeno dodici mesi ai sensi della legislazione di questo Stato;

(2)  i cittadini dell’altro Stato contraente che

a.
a seguito di un infortunio o di una malattia devono rinunciare alla loro attività lucrativa svolta nel primo Stato contraente, ma la cui invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno, dal momento dell’interruzione del lavoro che ha preceduto l’invalidità; essi devono versare contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di questo Stato come se vi fossero domiciliati;
b.
non sono considerati assicurati giusta la lettera a o il paragrafo (1) lettera b per quanto riguarda le prestazioni concesse in virtù della legislazione del primo Stato e, all’insorgenza dell’evento assicurato, hanno diritto ai sensi di questa legislazione a
aa.
una rendita di vecchiaia o d’invalidità dell’altro Stato oppure ricevono tale rendita oppure
bb.
prestazioni dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni dell’altro Stato oppure beneficiano di tali prestazioni oppure
cc.
prestazioni in denaro dell’assicurazione contro la disoccupazione dell’altro Stato oppure beneficiano di tali prestazioni;

(3)  altre persone domiciliate sul territorio dell’altro Stato contraente che, immediatamente prima dell’inizio dell’interruzione dell’attività lucrativa che ha preceduto l’invalidità, erano sottoposte all’obbligo contributivo secondo la legislazione del primo Stato. Se, ai sensi della legislazione di questo Stato, l’acquisizione del diritto a una rendita ordinaria d’invalidità e il versamento di quest’ultima presuppongono che la persona sia domiciliata sul territorio di questo Stato, tale condizione è considerata adempita per i cittadini di Stati terzi domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente se, tra il loro Stato d’origine e uno dei due Stati contraenti, è in vigore una regolamentazione relativa alla sicurezza sociale. La seconda frase non si applica alle rendite ordinarie d’invalidità concesse ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento.

26 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 10 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.