L’art. 10 de la Convention est complété par un par. 3 ainsi rédigé:
L’articolo 10 della Convenzione è completato da un paragrafo 3 del seguente tenore:
«3. Le modalità concernenti un’eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea saranno determinate mediante accordo tra le Parti contraenti.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.