L’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
L’articolo 7 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
«1. Ogni delegazione nazionale disporrà di un voto.
In tutte le 2. materie tecniche, fra le quali va incluso l’ordine di preparazione delle monografie giusta l’articolo 6, la Commissione deciderà all’unanimità dei votanti e con la maggioranza delle delegazioni nazionali che hanno diritto a un seggio nella Commissione.
Tutte le 3. altre decisioni della Commissione saranno prese con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Per queste decisioni, a partire dall’entrata in vigore della Convenzione per la Comunità economica europea, la delegazione della Comunità parteciperà al voto al posto delle delegazioni dei suoi Stati membri e disporrà di un numero di voti uguale a quello delle delegazioni dei suoi Stati membri.
Ciò nonostante, se una Parte contraente detiene da sola la maggioranza richiesta, le Parti contraenti si impegneranno a rinegoziare le modalità di voto al più presto cinque anni dopo l’entrata in vigore del protocollo, nel caso in cui una di esse presenti la domanda presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.»
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.