- 1.
- a) Se una Parte ha l’intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, terrà conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità alle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca ad una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale.
- b)
- Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell’oppio od aumenterà la propria produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione od aumento di produzione sul proprio territorio, rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio.
- 2.
- a) Riservate le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, la quale, al primo gennaio 1961, non produceva oppio per l’esportazione, intende ora esportare, sull’oppio che produce, delle quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notificherà all’Organo, aggiungendo a questa notificazione delle informazione concernenti:
- i)
- i controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; e
- ii)
- il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo potrà sia approvare codesta notificazione, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione.
- b)
- Se una Parte, diversa da una Parte designata al paragrafo 3, intende produrre, per anno, più di cinque tonnellate di oppio destinate alla esportazione, lo notificherà al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione delle informazione adeguate, ivi comprese:
- i)
- la valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;
- ii)
- i controlli esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto;
- iii)
- il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; ed il Consiglio potrà sia approvare la notificazione sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione.
3. Nonostante le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961, ha esportato l’oppio da essa prodotto, potrà continuare ad esportare l’oppio che continua a produrre.
- 4.
- a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:
- i)
- di una Parte menzionata al paragrafo 3;
- ii)
- di una Parte che ha indirizzato una notificazione all’Organo in conformità alle disposizioni del capoverso a del paragrafo 2; oppure
- iii)
- di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del capoverso b del paragrafo 2.
- b)
- Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese il quale abbia prodotto ed esportato dell’oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, solo se un organismo od una agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede dei mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.
5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno ad una Parte;
- a)
- di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure
- b)
- di esportare oppio confiscato nel traffico illecito ad un’altra Parte, in conformità alle esigenze della presente Convenzione.