Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
1. La Parti si adoperano per risolvere innanzitutto in via negoziale le controversie che sorgono tra loro sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo.
2. Se le Parti non giungono a una soluzione in via negoziale, possono sottoporre le controversie a qualsiasi persona od organizzazione; se queste non trovano alcuna soluzione, su richiesta di una delle Parti la controversia è sottoposta a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, con ogni Parte che nomina un arbitro e i due arbitri così scelti che designano il terzo arbitro. Ciascuna Parte nomina un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dal momento in cui una Parte riceve la comunicazione, fatta per via diplomatica dall’altra Parte, che quest’ultima chiede una conciliazione della controversia. Il terzo arbitro è designato entro un termine supplementare di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti non nomini un arbitro entro il termine stabilito, oppure qualora il terzo arbitro non sia designato entro il termine stabilito, ciascuna Parte può invitare il presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a designare uno o più arbitri, a seconda della necessità. In ogni caso il terzo arbitro dev’essere cittadino di uno Stato terzo e funge da Presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo.
4. Se e fintanto che una Parte non si conforma a una decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio concesso alla Parte in colpa in base al presente Accordo.
5. Ciascuna Parte sostiene le spese e la rimunerazione del proprio arbitro; la retribuzione del terzo arbitro e gli sborsi di quest’ultimo e quelli risultanti dall’attività del tribunale arbitrale sono suddivisi in parti uguali fra le Parti.
13 Nuovo testo giusta lo scambio di note dei 27 lug. 1993/13 feb. 1997 (RU 2002 3540)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.