1. Lorqu’un État Partie estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d’intervention.
2. Le Tribunal se prononce sur la requête.
3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l’État intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l’objet de l’intervention.
1. Quando uno Stato contraente ritiene di avere un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso può presentare una istanza al Tribunale per poter intervenire.
2. Spetta al Tribunale decidere su tale istanza.
3. Se il Tribunale autorizza l’istanza di intervento, la decisione del Tribunale relativa alla controversia è obbligatoria per lo Stato contraente interveniente nella misura in cui essa riguarda i punti che hanno fatto oggetto dell’intervento dello Stato contraente intervenuto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.