§ 1. L’expéditeur peut grever la marchandise d’un remboursement jusqu’à concurrence de sa valeur lors de l’acceptation à la gare expéditrice. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.
§ 2. Le chemin de fer n’est tenu de payer le remboursement que si le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de trente jours à partir de ce versement; des intérêts à cinq pour cent l’an sont dus à dater de l’expiration de ce délai.
§ 3. Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer doit payer à l’expéditeur le montant du dommage jusqu’à concurrence du montant du remboursement, sauf recours contre le destinataire.
§ 4. L’envoi contre remboursement donne lieu à la perception d’une taxe fixée par les tarifs; cette taxe est due même si le remboursement est annulé ou diminué par une modification du contrat de transport conformément à l’art. 30, § 1.
§ 5. Les débours ne sont admis qu’en application des prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.
§ 6. Le montant du remboursement et celui des débours doivent être inscrits en chiffres sur la lettre de voiture.
§ 1. Il mittente può gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore al momento dell’accettazione alla stazione mittente. L’importo dell’assegno deve essere indicato nella valuta del paese di partenza; le tariffe possono prevedere delle eccezioni.
§ 2. La ferrovia non è tenuta a pagare l’assegno se non in quanto l’importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all’anno dalla scadenza di detto termine.
§ 3. Se la merce è stata riconsegnata, in tutto o in parte, al destinatario senza il preventivo incasso dell’assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell’importo dell’assegno, salvo rivalsa verso il destinatario.
§ 4. La spedizione contro assegno dà luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle tariffe; detta tassa è dovuta anche se l’assegno è annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto conformemente all’articolo 30, § 1.
§ 5. Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza.
§ 6. L’importo dell’assegno e quello delle spese anticipate devono essere iscritte in cifre sulla lettera di vettura.
§ 7. Se l’importo delle spese che il mittente prende a suo carico non può essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione, che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia può esigere a titolo di garanzia il deposito contro ricevuta di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato delle spese compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione è rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta.
§ 8. La stazione mittente deve specificare, nella lettera di vettura e nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni in vigore nella stazione suddetta non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nel caso previsto al § 7, tali spese non devono essere specificate né nella lettera di vettura, né nel duplicato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.