10 Nouvelle teneur selon la D n° 4/2005 du Comité mixte AELE–Israël du 15 juin 2005, approuvée par l’Ass. féd. le 15 mars 2006 et en vigueur pour la Suisse depuis le 11 juillet 2008 (RO 2008 3761 3759; FF 2006 1735).
11 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
1. Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.
2. La Parte che incontra o rischia di incontrare a breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 199413 e dall’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’OMC, provvedimenti restrittivi per gli scambi che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino la misura necessaria per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Le disposizioni pertinenti del GATT 1994 e dell’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti divengono parte integrante del presente Accordo.
3. La Parte che adotta misure basandosi sul presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.»
12 Nuovo testo giusta la Dec. n. 4/2005 del Comitato misto AELS–Israele del 15 giu. 2005, approvata dall’AF il 15 mar. 2006 ed in vigore per la Svizzera dall’11 lug. 2008 (RU 2008 3761 3759; FF 2006 1647).
13 RS 0.632.20, All. 1A.1
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