1.
2. Les contestations sont entendues par une autorité de contrôle impartiale et indépendante. L’autorité de contrôle, s’il ne s’agit pas d’un tribunal, est soumise aux voies de recours juridictionnel ou présente les garanties voulues de procédure régulière.
3. Sous réserve de l’observation des alinéas précédents,
4.
1. Ciascuna Parte prevede procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di contestare eventuali violazioni di qualsiasi obbligo specificato nel presente capitolo relativo all’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un interesse.
2. Le contestazioni sono sottoposte a un organo di esame imparziale e indipendente. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di garanzie procedurali conformi al principio del giusto processo.
3. Nel rispetto dei paragrafi precedenti, ogni Parte può definire conformemente alle leggi e alle regolamentazioni del suo Paese le procedure di revisione applicabili al trattamento delle contestazioni ai sensi del presente articolo.
4. Ogni Parte concede ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare una contestazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.