1. Les offres et les demandes de participation sont soumises par écrit.
2. L’entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les offres conformément à des procédures garantissant l’équité et l’impartialité du processus d’attribution du marché et la confidentialité des offres.
3. Sous réserve que l’entité contractante estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de passer un contrat, elle attribue le marché au fournisseur qu’elle a jugé parfaitement capable d’assumer le contrat et qui, sur la seule base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et la documentation d’appel d’offres, a soumis:
1. Le offerte e le domande di partecipazione sono presentate in forma scritta.
2. Un ente aggiudicatore riceve, apre e tratta tutte le offerte secondo procedure che garantiscano l’equità e l’imparzialità del processo di aggiudicazione e la riservatezza delle offerte.
3. Tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non aggiudicare l’appalto, l’ente aggiudicatore lo aggiudica all’offerente che sia stato ritenuto pienamente capace di eseguire il contratto e che, secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara, abbia presentato:
4. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una divulgazione efficace dei risultati delle procedure pubbliche d’appalto.
5. Gli enti pubblicano senza indugio le decisioni in merito all’aggiudicazione dell’appalto, unitamente alle caratteristiche e ai vantaggi dell’offerta prescelta. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.