1. Le Parti si sforzano, per quanto possibile, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici al fine di consentire una diffusione efficace delle informazioni concernenti gli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità d’appalto offerte dagli enti, purché siano rispettati i principi della trasparenza e della non discriminazione.
2. Nel caso di appalti contemplati nel presente Accordo e gestiti tramite mezzi elettronici, l’ente aggiudicatore provvede affinché:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.