(1)
(2) La partie sous la juridiction de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise examine l’incident sans tarder. Au besoin, l’autre partie coopère à l’enquête.
(3)
(1) Le Parti contraenti si informano reciprocamente e immediatamente per scritto in merito a qualsiasi violazione o sospetto di violazione delle disposizioni di sicurezza che comporti una perdita, un’acquisizione illecita o una trasmissione non autorizzata di informazioni classificate.
(2) La Parte contraente, nella cui giurisdizione si è verificata la violazione delle disposizioni di sicurezza, esamina immediatamente il fatto. In caso di necessità, l’altra Parte contraente partecipa all’inchiesta.
(3) In ogni caso, la Parte contraente, nella cui giurisdizione si è verificata la violazione delle disposizioni di sicurezza, informa per scritto l’altra Parte contraente in merito alle circostanze della violazione delle disposizioni di sicurezza, all’entità dei danni, alle misure adottate per limitare i danni e al risultato dell’inchiesta.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.