(1)
(2) La demande de visite doit être déposée par l’intermédiaire des autorités nationales de sécurité au moins vingt jours avant la date de la visite. Dans les cas urgents, la demande de visite peut être présentée à plus court terme, à condition qu’une coordination ait préalablement eu lieu entre les autorités nationales de sécurité.
(3) Les demandes de visites doivent comporter les indications suivantes:
(4)
(5) Les informations classifiées obtenues par un visiteur sont considérées comme des informations classifiées diffusées dans le cadre de cet accord.
(1) Fatti salvi altri accordi tra le autorità nazionali di sicurezza, per le visite che necessitano l’accesso a informazioni classificate o a locali in cui le informazioni classificate sono prodotte, elaborate, conservate o trasmesse, occorre una previa autorizzazione scritta della pertinente autorità nazionale di sicurezza.
(2) La domanda di visita deve essere presentata per il tramite delle autorità nazionali di sicurezza almeno venti giorni prima della visita. In casi urgenti, la domanda di visita può essere presentata a breve termine, previa coordinazione tra le autorità nazionali di sicurezza.
(3) Le domande di visita devono comprendere i seguenti elementi:
(4) Le autorità nazionali di sicurezza possono convenire un elenco di visitatori autorizzati a visite periodiche multiple. Ulteriori dettagli in merito alle visite periodiche multiple devono essere coordinati tra le autorità nazionali di sicurezza.
(5) Le informazioni classificate entrate in possesso di un visitatore sono considerate informazioni classificate divulgate nel quadro del presente Accordo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.