sont convenus de ce qui suit:
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
dichiarando che un’azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale e internazionale,
ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 54/212 del 22 dicembre 1999, con la quale l’Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,
convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,
tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,
preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l’incolumità dei migranti coinvolti,
ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,
convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale
hanno convenuto quanto segue:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.