958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 6 Principle

1 The derivatives categories to be cleared via a central counterparty are listed in Annex 1.

2 The decision whether to list derivatives categories in Annex 1 is based on whether:

a.
the contract conditions contain the usual legal documents for the sector with the usual contract specifications listed by counterparties;
b.
the operational processes are subject to automated post-trade processing and there are standardised lifecycle events managed in accordance with a generally agreed schedule;
c.
the margin or financial requirements of the central counterparty are adequately proportionate to the risk being mitigated by the obligatory clearing;
d.
the size and depth of the product's market are stable over the long term;
e.
if a participant in a central counterparty defaults, the market segmentation remains sufficiently high;
f.
the number and value of the previously concluded transactions are sufficiently high;
g.
the information required for the formation of prices is readily available on normal commercial conditions;
h.
there is a heightened systemic risk that counterparties may be unable to meet their payment and delivery obligations to each other if there are strong interdependencies between them.

Art. 6 Principio

1 Le categorie di derivati che sono compensate per il tramite di una controparte centrale sono riportate nell’allegato 1.

2 Per decidere se una categoria di derivati viene riportata nell’allegato 1, si considera se:

a.
le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
b.
i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti;
c.
i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
d.
le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;
e.
in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;
f.
il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati;
g.
le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;
h.
sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.