958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Art. 5 Report addressee

1 Securities transactions must be reported to the trading venue where the securities are admitted for trading.

2 If a security is admitted for trading at more than one trading venue in Switzerland licensed by FINMA, the reporting parties may choose at which trading venue to fulfil their reporting obligations.

3 The derivatives transactions under Article 75 paragraph 2 FinIO and Article 37 paragraph 2 FinMIO must be reported to the trading venue where the underlying is admitted for trading. If the derivative has more than one security as underlyings, the report may be made to the trading venue where one of the underlyings is admitted for trading.17

4 Trading venues shall have a dedicated office (reporting office) in their organisation for receiving and processing reports.

5 The reporting office shall issue a set of regulations. It may request adequate compensation for any duties commissioned by FINMA. The rates are submitted to FINMA for approval.

17 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).

Art. 5 Destinatario della dichiarazione

1 Le transazioni in valori mobiliari devono essere dichiarate alla sede di negoziazione nella quale il valore mobiliare è ammesso al commercio.

2 Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al commercio in più sedi di negoziazione autorizzate dalla FINMA, le società di intermediazione mobiliare soggette all’obbligo di comunicazione possono scegliere la sede di negoziazione in cui adempiere l’obbligo di comunicazione.

3 Le transazioni in derivati ai sensi dell’articolo 75 capoverso 2 OIsFi e dell’articolo 37 capoverso 2 OInFi devono essere comunicate alla sede di negoziazione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se il derivato ha come sottostanti più valori mobiliari, in alternativa la dichiarazione dovrà essere effettuata a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio.17

4 Nella loro organizzazione, le sedi di negoziazione prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni.

5 L’ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. Può chiedere un consono indennizzo per i compiti che deve adempiere su incarico della FINMA. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.

17 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.