The duty to report under Article 10 para. 2 FinMIO-FINMA in its version amended on 26 January 2017 must be met by 31 August 2017.
34 Inserted by No I of the FINMA O of 26 Jan. 2017, in force since 1 March 2017 (AS 2017 547).
L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 10 capoverso 2 OInFi-FINMA nella versione della modifica del 26 gennaio 2017 deve essere adempiuto entro il 31 agosto 2017.
34 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.